Il Ministro della Giustizia, a sua volta, comunica immediatamente l’avvenuto arresto allo Stato membro richiedente, ai fini della trasmissione del MAE e della documentazione di cui all’art. c. indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa https://comerimuovererednoticeint69124.p2blogs.com/28219090/not-known-factual-statements-about-mandato-d-arresto-europeo