Agli oggetti della legge penale, Secondo armi s'intendono: 1° quelle da sparata e tutte le altre la cui destinazione istintivo e' l'offesa alla persona; 2° tutti a lei strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in procedura illimitato, ovvero senza giustificato ragione. Sono assimilate alle https://seobookmarkpro.com/story18527340/note-dettagliate-su-reati-gioco-d-azzardo